1. Non sono ammessi alla fruizione della borsa di studio di cui all'articolo 1 coloro i quali:
a) hanno interrotto ingiustificatamente il corso di specializzazione per un periodo superiore a trenta giorni in un anno accademico;
b) non hanno recuperato i periodi di sospensione dovuti a servizio militare, missioni scientifiche, gravidanza o malattia.