Art. 3.
(Soggetti esclusi).

      1. Non sono ammessi alla fruizione della borsa di studio di cui all'articolo 1 coloro i quali:

          a) hanno interrotto ingiustificatamente il corso di specializzazione per un periodo superiore a trenta giorni in un anno accademico;

          b) non hanno recuperato i periodi di sospensione dovuti a servizio militare, missioni scientifiche, gravidanza o malattia.